COMMERCIO DI IMBALLAGGI IN LEGNO SENZA ADESIONE AL SOGGETTO GESTORE DEL MARCHIO ISPM-15
Adempimenti per le imprese che effettuano la smarchiatura degli imballaggi a marchio ISPM-15 (IPPC/FAO).
La normativa fitosanitaria nazionale sulla gestione degli imballaggi in legno prevede, per gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, l'obbligo di adesione al Soggetto Gestore ufficialmente riconosciuto e di autorizzazione fitosanitaria regionale rilasciata dai Servizi Fitosanitari territorialmente competenti in base all'ubicazione dei centri aziendali. Coloro che non intendono ottenere le autorizzazioni alla commercializzazione di imballaggi a marchio IPPC/FAO, sono tenuti alla cancellazione del marchio, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.
L'obliterazione del Marchio IPPC/FAO, mediante vernice o levigatura, rientra tra le operazioni fitosanitarie sugli imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO (Standard ISPM 15 “Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale” paragrafi 4.3.2 e 4.3.3).
In ragione di quanto sopra tutti i soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO sono soggetti ai controlli fitosanitari previsti dal D. Lgs. 214/2005 e dovranno consentire l'accesso nelle sedi operative in cui avviene l'attività di smarchiatura o lo stoccaggio di imballaggi a marchio IPPC/FAO, ai servizi fitosanitari della regione di competenza o agli enti ispettivi accreditati dal Soggetto Gestore (SGS Italia S.p.A., BUREAU VERITAS ITALIA SPA) per il controllo ed il monitoraggio dell'effettiva e corretta attività di smarchiatura.
Come disposto nella nota del Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0016364 del 31/07/2015, tutti i soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO hanno l'obbligo di dichiarare lo svolgimento di tale attività, indicando la sede degli stabilimenti ove l'attività viene svolta.
L'inottemperanza al suddetto obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 (art. 54, comma 23 del D. Lgs. n. 214/2005 e s.m.i.).
Il Soggetto Gestore Conlegno predispone e aggiorna l'elenco pubblico dei soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura.
Conlegno è un Consorzio senza scopo di lucro che nasce con l’intento di tutelare il patrimonio forestale e la biodiversità favorendo l’impiego del legno, dalla materia prima all’imballaggio, al legno strutturale…